1 Marzo 2021

Codice deontologico

Sportello del Cittadino e Codice Deontologico

L’associazione intende garantire la qualità dei servizi prestati dai propri associati e contestualmente dare assistenza, informazioni e tutela al cittadino.

(ai sensi dell’Art. 2 comma 4 Legge 4/2013):
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Per segnalazioni o informazioni contattare il presidente della CeSIntell Sig. Antonio Anastasio al seguenti recapiti: a.anastasio@cesintell.it

Codice Deontologico

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente codice si applica agli iscritti dell’Associazione CeSIntell; tuttavia, potrà essere adottato, anche da esperti non iscritti, mediante autonomo ed esplicito richiamo.
Esso regola l’attività professionale, i rapporti con i colleghi, l’autorità giudiziaria e gli assistiti.

I comportamenti privati, se lesivi dell’immagine della professione e compromettenti la dignità dell’associato, possono essere sanzionati a norma del presente codice. Eventuali praticanti saranno soggetti alla stessa disciplina.

DIVIETI

Non è consentito ai soci CeSIntell fregiarsi di titoli, competenze e qualifiche che non siano riconosciuti dall’associazione e, comunque, privi di provenienza di livello universitario o di formazione superiore.
E’ fatto divieto di utilizzare forme pubblicitarie e, in genere, di fare circolare proposte promozionali non confacenti con la figura professionale. Ciò che esula dalla presentazione, documentabile, del proprio curriculum, non potrà essere utilizzato. Sono vietati confronti polemici e pretestuosi con altri professionisti, anche con riferimento ad un singolo caso.

SANZIONI DISCIPLINARI

L’associato riconosce espressamente alla CeSIntell il potere di esaminare circostanze segnalate e valutare eventuali violazioni dei doveri sanciti dalle norme statuarie e dal presente codice, nonchè quello di applicare le sanzioni previste con la seguente gradualità:

  • Avvertimento
  • Censura
  • Sospensione
  • Radiazione

L’avvertimento consiste in un richiamo scritto del socio applicabile nei casi più lievi e occasionali.
La censura comporta una formale riprovazione della riscontrata infrazione e implica la previsione che la stessa non sarà ripetuta.
La sospensione consiste nella privazione del socio dei suoi diritti associativi per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi.
La radiazione, applicabile ai casi molto gravi, consiste nella esclusione del socio dalla vita associativa. In tali casi non sarà possibile chiedere una nuova iscrizione per almeno 2 anni dall’adesione.

RAPPORTI TRA ESPERTI

Ciascun professionista è tenuto a rispettare la dignità e la professionalità degli altri esperti, nella consapevolezza che taluni casi si prestano a molteplicità di giudizi. Non possono essere utilizzate espressioni offensive, oltraggiose nei confronti degli esperti avversari né, tanto meno, minacciose.
Non è consentito all’associato di svolgere atti di concorrenza sleale, accaparramento di incarichi e attività tendente a screditare gli altri professionisti, anche di altri ambiti a quello proprio.

CUSTODIA DEI DOCUMENTI E DELLE RELAZIONI

I documenti acquisiti in originale durante la fasi delle operazioni devono essere custoditi con diligenza e cura e vanno restituiti a chi li ha prodotti durante lo svolgimento della consulenza, alla fine dello svolgimento del’incarico. Della restituzione si darà attestazione in apposito verbale.
L’esperto potrà conservare copia dei documenti e della relazione per fini di studio scientifico garantendo l’anonimato dei soggetti interessati. Quando possibile, si curi di formalizzare il consenso delle parti a detta conservazione e all’utilizzo ad uso scientifico. Invece, le copie degli atti di causa, preferibilmente, verranno restituiti.

L’OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

L’obbligo a mantenere il segreto e la riservatezza sulle notizie apprese nell’esercizio del proprio ruolo, dei propri dati personali, consiste nel non riferire ad alcuno, anche dopo cessato l’incarico, particolari e notizie circa i fatti, le caratteristiche dei documenti esaminati.